IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Con il termine Green Public Procurement (G.P.P.) si intende l’integrazione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, purché la loro introduzione non alteri in alcun modo i principi di fondo che regolano gli appalti pubblici di fornitura (trasparenza, pari opportunità). Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti (cfr. il manuale Buying Green! predisposto per conto della Commissione Europea).

I benefici ambientali che possono derivare dall’applicazione del GPP sono rilevanti già solo considerando i volumi di spesa - in base alle stime della Commissione Europea, la spesa pubblica nei paesi membri per beni, servizi e lavori ammonta annualmente a circa il 16% del relativo PIL – ma lo sono ancor di più se si valuta l’effetto leva che queste pratiche comportano nel sistema produttivo. E’ stato calcolato infatti che se tutti gli enti pubblici nel territorio dell’UE richiedessero computer a basso consumo energetico, e questo orientasse l’intero mercato in quella direzione, 830 000 tonnellate di CO2 non verrebbero più immesse nell’atmosfera; se tutti gli enti pubblici europei scegliessero servizi igienici e rubinetti efficienti nelle loro strutture, questo comporterebbe una riduzione del consumo di acqua intorno ai 200 milioni di tonnellate (pari allo 0,6 % del consumo totale delle famiglie nell’UE).   

Con il GPP si contribuisce ad applicare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici che ha recepito le Direttive comunitarie sugli acquisti pubblici e ha fornito, in qualche passaggio, input ancor più vigorosi di quelli di matrice comunitaria. In particolare l'art. 2 stabilisce la possibilità di "subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell'ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile" e l'art. 68 circa le "Specifiche tecniche" che introduce nel nostro ordinamento l'obbligo di definire le specifiche tecniche "Ogni qualvolta sia possibile",... "in modo da tenere conto della tutela ambientale". Il quadro normativo nazionale sul GPP è divenuto organico con l'emanazione del Decreto Interministeriale di approvazione del Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement, che fa seguito alla delega conferita al governo dall'art. 1, comma 1126 della L. 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007), nonché con l’emanazione dei successivi decreti Ministeriali che fissano i "Criteri ambientali minimi" per le categorie di beni, servizi e lavori ambito oggettivo d'intervento del Piano d'azione.

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